Il diritto di accesso civico è disciplinato dagli artt. 5 e 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, e consente a chiunque di accedere ai dati e ai documenti, detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti nel medesimo individuati, ed in particolare ai:
a) dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 (cd. “Accesso Civico Semplice o Obbligatorio”);
b) dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del suddetto decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis (cd. “Accesso Civico Generalizzato”).
Per conoscere le modalità di esercizio di questo diritto, potete consultare il documento Accesso Civico
Inoltre è possibile consultare il Registro degli Accessi